Statuto

 
STATUTO
 
TITOLO I - Denominazione – sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e’ costituita, con sede in Roma, via Gabriello Chiabrera n.112, un’associazione che assume la denominazione “Incontrotempo associazione sportiva dilettantistica”, in breve “Incontrotempo a.s.d.”.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare
riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
 
TITOLO II - Scopo- Oggetto
Articolo 2
L’associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e’ espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 3
L’associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo la diffusione e l’insegnamento della danza e le attività sportive ad essa connesse;
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
 
TITOLO III - Soci
Articolo 4
Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.
L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all’ammissione dei soci. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
Articolo 6
La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo.
Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
 - diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell’associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.
Articolo 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
 
TITOLO IV - Recesso – Esclusione
Articolo 8
Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall’associazione.
Articolo 9
Il socio recede dall’associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
 
TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune
Articolo 11
L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale
avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
 
Esercizio Sociale
Articolo 12
L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
 
TITOLO VI - Organi dell’Associazione
Articolo 13
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
 
ASSEMBLEE
Articolo 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo o l’affissione nella bacheca nella sede sociale, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Articolo 15
L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l’Assemblea ordinaria e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 17
L’Assemblea e’ straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei ¾ dei soci presenti.
 Articolo 18
L’Assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’Assemblea.
 
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione e’ fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
1 – curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2 – redigere il rendiconto economico e finanziario;
3 - predisporre i regolamenti interni;
4 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
5 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
6 - deliberare circa l’esclusione degli associati;
7 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
8 - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
9 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
PRESIDENTE
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall’Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Articolo 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.
TITOLO VII - Scioglimento
Articolo 24
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva dilettantistica e/o finalità omologhe (e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Norma finale
Articolo 25
Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.